Carnevale delle liste: sempre peggio. Ecco il decreto.
Pubblicato in Libertà di movimento da RSK Crew Mercoledì 10 Marzo 2010 17:45 PDF Stampa E-mail
  

Tratto dal blog di Aldo Giannuli: 

Carnevale delle liste: sempre peggio.

Avevamo visto giusto quando qualche giorno fa prevedemmo l’escamotage della norma interpretativa, per far riammettere le candidature Pdl di Lazio e Lombardia, ed avevamo detto che si trattava di una soluzione al limite estremo dell’ammissibilità (“siamo alla frutta, anzi all’ammazzacaffè” avevamo detto).
Quello che non avevamo previsto era che il Governo riuscisse a fare di peggio, facendo del grimaldello “interpretativo” un semi-colpo di Stato.
Spieghiamoci meglio. Il “Decreto legge 5 marzo 2010 recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione” (di cui trovate qui nel sito il testo originale ed integrale) è criticabile per due aspetti:

1- è incostituzionale perchè è un decreto legge che interviene in materia elettorale
2- va molto al di là dei limiti di un intervento interpretativo e, di fatto, innova le norme.

1- Si può modificare la normativa elettorale per decreto legge?

L’art. 77 della Costituzione dice che il “…in casi straordinari, di necessità ed urgenza il Governo adotta… provvedimenti provvisori con forza di legge” che il Parlamento può convertire in legge ordinaria entro sessanta giorni. Nel caso la conversione non avvenga nel termine fissato, il decreto perde efficacia “sin dall’inizio”.
La Costituzione non fissa le materie su cui il Governo può o non può intervenire per decreto, ma è opinione universalmente condivisa dalla dottrina (per tutti si veda Alfonso CELOTTO e Eleonora DI BENEDETTO “Commento all’art 77” in Raffaele BIFULCO, Alfonso CELOTTO Mario OLIVETTI “Commentario alla Costituzione, Utet Torino 2006) vol 2 pp. 1513-6) che vi siano comunque materie escluse  dalla decretazione per via logica. Ad esempio non è possibile ratificare un trattato internazionale o approvare la legge di bilancio tramite decreto legge, per il necessario dualismo funzionale fra Parlamento e Governo previsto dalla Costituzione.
Per la stessa ragione, il Governo non può intervenire per decreto su materie di pertinenza di altri organi costituzionali: ad esempio non può decretare in materia di regolamenti parlamentari o ordinamento interno della Corte Costituzionale.
Va da sè che la materia elettorale non può che essere competenza esclusiva del potere legislativo che, appunto, si costituisce in base ad un procedimento elettorale. Questo riguarda anche le leggi per l’elezione di organi diversi dal Parlamento (come i Consigli regionali, comunali o il Parlamento Europeo)  perchè è la funzione rappresentativa in quanto tale a ricadere nella competenza del Parlamento e sotto la sua tutela. Infatti, si pone l’esigenza di coinvolgere anche l’opposizione nella formazione del processo decisionale in materia e sin dal momento della proposta di legge e della determinazione dei tempi della discussione. E, infatti, in nessuna sua parte la Costituzione fa distinzioni fra la legge elettorale per il Parlamento nazionale e quelle riguardanti altri organi.
D’altra parte, pur ammettendo che, nel silenzio della norma costituzionale specifica, il Governo possa decretare in materia elettorale, cosa accadrebbe se, allo spirare dei sessanta giorni, il Parlamento non convertisse in legge il decreto?
Immaginiamo che questa situazione si determini non per le elezioni di un Consiglio Regionale, ma del Parlamento nazionale e che il decreto non sia convertito in legge nei sessanta giorni (magari per l’ostruzionismo delle opposizioni). Ovviamente il decreto decadrebbe con la fine della legislatura e l’entrata in carica del Parlamento successivo. Che si fa? Si annullano le elezioni? Avremmo un Parlamento decaduto che non può più decidere ed uno nuovo che non si può insediare ed un governo che non può reiterare il decreto. Potrebbe decidere una “sanatoria” il vecchio Parlamento? E se le elezioni fossero state vinte dagli avversari della vecchia maggioranza? Saremmo in un vicolo senza uscita.
Dunque, la logica costituzionale (ed il buon senso, che sta diventando merce rara) escludono che il governo possa decretare in questa materia.
Meno che mai si capisce quale sia il criterio di “necessità” per il quale il Governo debba procedere con la decretazione d’urgenza: c’è uno schieramento elettorale che non ha rispettato le norme previste per la presentazione delle liste, e allora?  Se non si trattasse del Pdl, ma dei soli radicali o verdi, il Governo avrebbe fatto un decreto?

2- Questo decreto è meramente interpretativo?

L’articolo 1 del decreto dice:

1.Il primo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazioni delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste muniti della  che prescritta documentazione hanno fatto ingresso nei locali del Tribunale o della Corte d’appello. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale o della Corte d’appello dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.

Soluzione bizzarra, per la quale i delegati di lista possono presentarsi anche diverse ore dopo lo scadere del termine, magari perchè si continua a litigare sulla formazione delle liste (tanto poi per le firme la risolviamo con il comma successivo dello stesso decreto). Ma il  punto più debole sta nella prova (“con ogni mezzo”) per cui anche la parola di tre amici di partito o la dichiarazione compiacente di un usciere può valere a sanare la situazione. In realtà non è una interpretazione della legge precedente ma un criterio ex novo che, per di più, si intende rendere retroattivo.
Insomma, va bene stirare le norme, ma proprio con il rullo compressore è un po’ troppo!
In realtà, sulla questione lista Pdl laziale non c’è interpretazione che tenga: il discorso potrebbe reggere se ci trovassimo di fronte ad un termine ordinatorio, ma qui si tratta di un termine perentorio al di là del quale c’è decadenza del diritto e si fa riferimento esplicito alla presentazione davanti alla cancelleria del tribunale.

Più margini di manovra potrebbero esserci per il caso lombardo lavorando sulla tipologia delle firme contestate.
Ma il decreto (art 1. c 2), è decisamente troppo disinvolto:

Si potrebbe anche accettare l’idea di concedere 24 ore di tempo per emendare le irregolarità sanabili, ma dire sic et simpliciter che anche se “l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti…” le firme sono valide lo stesso  “purché tali dati siano desumibili da altri elementi” (quali?) della documentazione prodotta” è un triplo salto mortale. Questi sono i Tarzan del Diritto! Va bene interpretare le norme, ma non è che si possa fare una legge interpretativa dicendo “Dove è scritto nero, si legga bianco, anzi, non si legga proprio”.
E qui una precisazione su una questione su cui si è fatta molta ironia: se sia motivo di nullità il fatto che il timbro di attestazione sia tondo o quadrato, se di metallo o di gomma. E, invece, questa non è questione di forma ma di sostanza. Il timbro di  metallo non è un semplice timbro, ma è un sigillo non riproducibile e che deve sempre essere nella custodia dell’unico soggetto autorizzato ad usarlo (ad es. il notaio tal dei tali) mentre il timbro di gomma è ovviamente riproducibile in più copie e può essere facilmente falsificato. Se poi è illeggibile, peggio ancora: voi accettereste un contratto di compravendita con un timbro o una firma incomprensibili?
Dove il decreto tocca il vertice è nel successivo comma:

Cioè: una volta accettate le liste, i contro interessati possono solo ricorrere al giudice amministrativo e non segnalare gli errori allo stesso ufficio centrale regionale. Norma strana che vanifica anche ogni autotutela dell’organo amministrativo interessato (che potrebbe anche essere esposto a sanzioni nel caso il ricorso giurisdizionale desse ragione al ricorrente), ma che potrebbe anche essere stabilita in futuro, ma che questo sia “solo” una interpretazione della normativa vigente e che per di più valga retroattivamente, più che un atto normativo, è un numero di varietà, dopo di che entrano in pista i clown e le contorsioniste.

Insomma, per il Lazio la questione si è risolta riesaminando le firme e riammettendo la candidatura Polverini (per la lista Pdl a Roma, non c’è niente da fare).
Il problema riguarda la Lombardia. Votare in queste condizioni, senza il Pdl non è cosa auspicabile da un punto di vista democratico: che legittimità avrebbe un consiglio regionale eletto dal 30-40% dei cittadini, con una maggioranza bulgara di una sola lista ed una insalata di piccole liste fra cui alcune che magari hanno ottenuto il 3% del 30% dei votanti (cioè lo 0.9% effettivo)? Non è cosa che giovi alla democrazia. Per cui è auspicabile cercare una via d’uscita ragionevole, ma nei limiti della decenza e con il consenso dell’opposizione, ma questo decreto è molto oltre i limiti della decenza.

Aldo Giannuli, 6 marzo ‘10

Ps:
Ma possibile che questi del Pdl non riescano a trovare un giurista che non sia proprio un analfabeta?

 

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